REGOLAMENTO PER LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Documento ufficiale AIW

Ai sensi dell’Art. 12 comma 5 dello Statuto

(Approvato dall’Assemblea dei Soci il 9 Maggio 2026)

 

 REGOLAMENTO PER LE DELIBERAZIONI

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Premesso che, esclusa la convocazione in presenza, come prevista dall’Art. 12, comma 5 dello Statuto, per ragioni di praticità e funzionalità, sempre l’Art. 12 al suo comma 5 prevede la stesura di un Regolamento che disciplini detta Convocazione, col presente Regolamento si intende specificare la procedura da seguire per i lavori del Consiglio Direttivo qualora convocato anche mediante comunicazione e-mail e/o WhatsApp, cosa non esclusa dal succitato articolo statutario. Intanto si stabilisce che col termine “convocazione” possa anche intendersi il ricevimento di una proposta di Deliberazione inviata in contemporanea e unitariamente a tutti i membri del Consiglio Direttivo; eventualmente anche preannunciata da un messaggio WhatsApp agli stessi.

In tal caso il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale in quanto delegato dal Presidente ai suoi compiti ai sensi statutari, con avviso a mezzo posta elettronica, nei termini qui previsti; oppure dal Segretario Generale su richiesta scritta di un Consigliere, ma sempre ai sensi dell’Art. 11 comma 4, che sia supportato da un terzo dei componenti del Consiglio.

Regolamentazione della prassi

  • Il Segretario Generale invia ad ogni Consigliere una e-mail contenente la proposta di deliberazione con gli argomenti all’ordine del giorno; le proposte di deliberazioni dovranno riportare una illustrazione dell’argomento. Ogni Consigliere dovrà esprimere il proprio voto sulle stesse proposte di deliberazione e potrà esprimere le proprie osservazioni, le siglerà e le rispedirà al Segretario Generale con lo stesso metodo; in tal caso la votazione si riterrà chiusa entro il termine di cinque giorni dalla data di invio; ma in casi eccezionali, a discrezione della Segreteria Generale, il termine di cinque giorni potrà essere esteso a dieci o anche ridotto a due (casi di urgenza). Se la Segreteria Generale non avrà ricevuto indietro le deliberazioni entro questi termini, dovrà sollecitare la risposta col sistema WhatsApp, con indicazione di ulteriori 2 giorni come termini della risposta. Per la data delle Deliberazione farà fede quella di invio.
  • Nei casi in cui uno o più Consiglieri votino “no” ad una deliberazione o votino “no” ad una parte di essa, motivando il loro voto negativo, pur essendo tale deliberazione approvata dagli altri Consiglieri e quindi esecutiva, possono richiedere espressamente la riproposizione della delibera o della parte contestata, alla votazione del Consiglio Direttivo. La bocciatura parziale della delibera non inficia l’esecutività della parte approvata.
  • Le proposte di Deliberazione possono essere inviate singolarmente o congiuntamente (ovvero, una o più proposte). Ogni invio sarà ritenuto “tornata di Deliberazioni”. Sono considerate “riunioni” di Consiglio Direttivo (e “tornate di Deliberazioni”) le proposte di Deliberazioni inviate via e-mail con stessa data di invio.
  • Le tornate di deliberazioni prese per via epistolare saranno considerate “riunioni” di Consiglio a tutti gli effetti ma non necessiteranno di preventivo avviso, essendo questo rappresentato dai cinque giorni previsti per dare loro una risposta.
  • Ai fini dell’Art. 12 comma 6 dello Statuto (decadenza dalla carica) i Consiglieri saranno considerati “assenti giustificati” (causa di forza maggiore non a loro attribuibile) o “assenti ingiustificati”; solo a seguito di tre “assenze ingiustificate”, e solo in tal caso si provvederà ai sensi del suddetto Art. 12 comma 6.
  • Per motivi di palese negligenza o boicottaggio del Consigliere, saranno inoltre ritenuti motivo di decadenza tre formali richiami alla mancata votazione delle “tornate di Deliberazioni”, ancorché senza risposta giustificativa del Consigliere.
  • Le deliberazioni prese via e-mail si riterranno valide solo se le proposte di deliberazione perverranno al Segretario Generale entro il termine di cinque giorni dalla data di invio, trascorso il quale la votazione è da considerarsi chiusa, salvo per quanto previsto al punto 1.
  • Tale forma di deliberazione non è valida per le deliberazioni a scrutinio segreto, per le quali sarà ritenuto obbligatoria la convocazione in presenza come prevista dall’Art. 12. Comma 4 dello Statuto.
  • Consiglieri che volessero proporre delle istanze di deliberazione sono tenuti a contattare preventivamente il Segretario Generale, che, ricevuta bozza della deliberazione proponente, dovrà provvedere a redigere la proposta di deliberazione in forma ufficiale e in cui figuri il nome del Consigliere proponente.

 

Qualora in fase di stesura definitiva della Deliberazione, risulti al Segretario Generale la necessità di variazioni e/o proposte avanzate da uno o più Consiglieri, nonché dal Segretario Generale stesso, di modifiche di carattere stilistico e/o correzioni ortografiche che non alterino la sostanza del deliberato, esse potranno eseguirsi e saranno intese come approvate senza la necessità di nuova discussione collegiale; ciò a condizione che di queste variazioni e/o modifiche sia edotto il Consiglio Direttivo con una nota esplicativa riportata in fondo alla stesura delle Deliberazioni, con autentica da parte del Segretario Generale e qualora nessun Consigliere richieda formalmente, entro e non oltre cinque giorni, una nuova discussione e votazione collegiale.

 

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