DOCUMENTO SUI “SITI DI NATURA 2000”

Documento ufficiale AIW

I “SITI DI NATURA 2000” IN EUROPA

E LE AREE WILDERNESS

(Stesura di Franco Zunino ratificata ed approvata dal Consiglio Direttivo con Deliberazione N. 28/2012 – 18 Dicembre 2012)

 

Un commento critico al Documento “Guidelines for the management of wilderness and wild areas in Natura 2000” (Linee guida per la gestione delle aree wilderness e selvagge nei siti di Natura 2000) approvato nel 2012 dalla Commissione ambiente dell’Unione Europea a seguito della Risoluzione in merito del 3 febbraio 2009. Posizione ufficiale dell’Associazione Italiana per la Wilderness. Relazione stilata da Franco Zunino ed approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo dell’AIW.

Come già ampiamente motivato quando in Wilderness/Documenti N. 4 del 2011 fu pubblicata la Risoluzione del 3 febbraio 2009 del Parlamento europeo (“La wilderness in Europa”), anche il Documento finale sulle Aree Wilderness europee è stato ufficialmente predisposto con l’assistenza fondamentale della PAN Parks Foundation (organismo del WWF internazionale) e, come si può immaginare, ne riflette tutti quei punti di vista già commentati e criticati in Wilderness/Documenti N. 3 e 4 del 2011.

Il Documento approvato dalla Commissione Ambiente dell’UE è di ben 96 pagine e, ciò che di esso colpisce, sono fondamentalmente due cose: la prima, il dilungarsi in modo fin troppo esagerato sui valori della biodiversità, sui processi naturali e sulle regioni biogeografiche d’Europa. Tutte cose che poco o nulla hanno a che fare con concetto di conservazione ispirato dall’Idea Wilderness e dallo storico Wilderness Act americano, idea e legge entrambe basate sul concetto del “forever wild”, ovvero sulla priorità di una conservazione del territorio, piuttosto che sui valori in esso contenuti (vi sono centinaia di articoli e decine di libri che fanno la storia di quella legge, ed in tutti è evidente l’interesse primario per una tutela del territorio dalle strade e non già per la preservazione dei processi naturali – della biodiversità allora non si parlava ancora); idea e legge delle quali non vi è praticamente traccia nel Documento (la legge – il Wilderness Act – è solamente citata in una tabella!).

Meraviglia quindi non poco come la WILD Foundation – che ha indirettamente origini americane essendosi Ian Player (il fondatore del movimento internazionale poi raggruppatosi nei World Wilderness Congress e nell’originaria International Wilderness Leadership Foundation – infine International Wilderness WILD Leadership Foundation o più brevemente WILD Foundation), come anche in seguito fece Franco Zunino, ispirato proprio al Wilderness Act e alle sue Wilderness Areas quale pratica applicazione per una tutela territoriale – ne abbia sposato la linea senza aver contrastato lo snaturamento del reale significato conservazionista del Concetto di Wilderness. Un Concetto che è basato su un imperituro vincolo di tutela e non già sull’importanza di una salvaguardia delle aree aventi valore di biodiversità, ritenuto, appunto, solo un valore, peraltro già ampiamente difeso da tante altre organizzazioni internazionali (WWF in primis) e da altre forme di aree protette. Che il Documento abbia queste basi non desta invece meraviglia, visto che esso è strettamente rivolto ai Siti di Natura 2000 in quanto di pertinenza, questi, del Parlamento europeo. Ma, allora, perché volerlo per forza basare su un criterio di stati ambientali di wilderness che nell’Europa centro-meridionale sono praticamente inesistenti o quasi, se non in modestissimi angoli di ambienti ben preservabili con vincoli di Riserva Integrale? Al contrario, un criterio di Aree Wilderness basate sullo stato selvaggio dei territori, ancorché ecologicamente modificati dall’uomo, nell’Europa centro-meridionale è ancora possibile; così come è stato dimostrato ed ha fatto l’AIW in Italia.

La diffusione in Europa dell’idea di dare importanza alla conservazione di stati naturali da definirsi wilderness, di fatto un mero “valore” al pari della biodiversità, negli ultimi anni è stata fatta propria da una serie di organizzazioni e persone di cultura germanica ed est europea, e forse proprio da ciò è scaturito lo stravolgimento che ne è stato fatto, trasformando e sostituendo, cioè, la difesa del valore naturalistico insito negli stati di wilderness con quel fantastico concetto di conservazione che è il vero primario “Valore Wilderness”: l’integra spazialità dei territori privi di opere dell’uomo. Una cultura pangermanica che lo stesso Aldo Leopold rifiutò, quando ebbe modo di venire in visita in Europa – pur essendo la sua famiglia originaria della Germania. Questa cultura oggi in Europa si sta appropriando di quella anglosassone forgiata dal sistema liberal-democratico americano che portò al Wilderness Act: l’unica vera legge che nel mondo difende il valore della Wilderness come principio di conservazione.

Non per nulla nel succitato Documento che qui si sta esaminando, la difesa della wilderness come stato naturalistico-ambientale è abbinata non ad un’idea di legge simile al Wilderness Act, bensì alle varie leggi statali di governi europei che codificano la protezione integrale di alcuni luoghi: ovvero, si confondono le Riserve Integrali con le Aree Wilderness; due forme di tutela ambientale che seppure similari per certi aspetti, sono agli antipodi per altri, là dove la Riserva Integrale presuppone una dominanza assoluta dei processi naturali in TOTALE assenza dell’uomo, mentre nell’altra l’uomo è – filosoficamente ed attivamente – visto come membro partecipe di questi processi, da cui: nel primo caso il divieto assoluto all’idea di un’attività venatoria, di un escursionismo libero e di un prelievo delle risorse naturali rinnovabili da parte dell’uomo; nel secondo caso, l’accettazione non solo dell’attività venatoria, ma anche di una certa libertà “esplorativa” (nelle Aree Wilderness americane non esiste obbligo di non abbandonare i sentieri o il divieto di campeggio) e di un certo utilizzo delle risorse naturali rinnovabili da parte dell’uomo (ad esempio: caccia, pesca, raccolta di frutti e piante eduli o di legna per i fuochi da campo, scavi per bisogni corporali).

Secondo il Documento della Commissione Ambiente dell’UE, in Europa, col termine di “aree wilderness” si punta in realtà ad avere delle grandi Riserve Integrali alle quali possano accedere poche e elitarie persone (con dominanti finalità di ricerca), mentre secondo noi l’esigenza è di avere grandi Aree Wilderness dove l’accesso sia più libero e meno elitario, salvo quello condizionato da una carrying capacity, nel rispetto del mantenimento di stati di solitudine. Nel primo caso il valore biologico è preponderante e l’uomo è ritenuto essere estraneo ai processi vitali; nel secondo caso è preponderante il valore spirituale ed emotivo del visitatore uomo e l’uomo stesso è parte integrante dei processi pur che non vi si installi stabilmente: where man himself is a visitor who does not remain (“dove lo stesso uomo non vi abita ed è solo un visitatore”), sta scritto nel Wilderness Act. Nelle 96 pagine del Documento dell’UE, al contrario, solo un breve passaggio è dedicato a questo aspetto della wilderness: The size of an area is often essential in order to protect the whole wilderness landscape, to which people have a spiritual identification with and feel emotionally bound to. The remoteness, which people need in order to experience solitude and to connect with nature, may also require large areas (“La dimensione di un’area è spesso essenziale allo scopo di proteggere un intero paesaggio selvaggio, nel quale la gente possa avere un’identificazione spirituale e sentire anche un legame emozionale. Luoghi remoti, di cui la gente ha bisogno per soddisfare le proprie esigenze di solitudine e di connessione con la natura, che necessitano di essere anche molto estesi”).

La prova di quanto fin qui esposto la si nota in due fatti fondamentali contenuti (o meglio non contenuti) nel Documento della Commissione Ambiente dell’Unione Europea: non sono mai citate le radici, la storia, i padri fondatori dell’Idea Wilderness, né lo stesso Wilderness Act come concetto di conservazione (che fu invece alla base dell’unica legge europea similare, quella Finlandese, ma che nel Documento è citata senza dire quali origine essa ebbe!)

Ma ben altri aspetti colpiscono il lettore del suddetto Documento della Commissione Ambiente dell’UE, che, in quanto tale, si occupa ovviamente solo dei Siti di Importanza Comunitaria. Primo fra tutti, là dove si cerca di far credere (o ci si illude che così sia) che molti Stati membri applichino una stretta protezione in parte dei loro siti di Natura 2000: Many Member State apply strict protection in parts of their Natura 2000 network to protect sites’ natural conditions. As a management measure this means ensuring minimal human intervention in order to allow the natural forces and processes to predominate. This kind of strict protection, setting aside areas for nature or non-intervention management, is a common practice in parts of the Natura 2000 network (“Molti Stati membri applicano una rigorosa tutela in alcune parti della loro rete dei siti di Natura 2000 per la protezione delle loro condizioni naturali. Come misura di gestione, questo significa garantire un intervento umano minimo, al fine di consentire ai processi ed alle forze naturali di prevalere. Questa forma di integrale protezione, che riserva spazi alla sola natura o è comunque contraria a qualsiasi forma di gestione, è una pratica comune in parte dei siti di Natura 2000”). In realtà, al contrario di quanto è fatto credere, gli unici siti di Natura 2000 che godono di una protezione reale o integrale sono i siti che coincidono in tutto o in parte con altre forme di aree protette (Parchi Nazionali, Parchi Regionali, Riserve Naturali) e, quindi, non in quanto “SIC” ma in quanto preesistenti aree protette. Prova che negli stessi SIC, pur godendo dell’“ombrello” tutelativo europeo, ben poco può essere imposto ai proprietari dei suoli e/o agli utilizzatori delle risorse naturali rinnovabili, se non mere forme di gestione che molto poco hanno a che fare con l’esigenza di una conservazione dei valori della wilderness né come processi naturali né come territori selvaggi da mantenere tali. Almeno per quanto riguarda l’Italia, esiste una sentenza del Consiglio di Stato (N. 02885/2012, con riferimento alla N. 282/2000 della Corte Costituzionale) la quale stabilisce che SIC e ZPS non possono essere assimilabili ad aree protette ai sensi della legge nazionale che queste aree disciplina (N. 394 del 1991).

Difatti, a giustificazione di questo criterio, esiste una lacuna di fondo, probabilmente basata sul sistema politico ispirato al socialismo di molte nazioni europee, ovvero la pratica di imporre vincoli d’autorità sui terreni privati e comunali: una pratica che in America nessuno hai mai adottato e che neppure il severissimo Wilderness Act prevede, e ciò per il rispetto dei diritti civili e liberali dei singoli cittadini o delle comunità che li rappresentano e che, come in Italia, spesso possiedono legalmente la terra ed i diritti di sfruttamento della stessa (usi civici inalienabili). Non per nulla, nelle 96 pagine del Documento non si fa alcun riferimento alla proprietà catastale (pubblica) dei suoli delle future aree da preservare come wilderness e solo in due punti si accenna alla possibile esistenza di conflitti con gli utilizzatori delle risorse ed alla possibilità di risolverli mediante delle compensazioni: Local people with a close association with an area, may struggle with concepts of ‘wilderness’ and may even perceive it as being ‘dangerous’ or ‘out of control’. (…) they may associate non-intervention strategies as lack of management and even neglect. Some may think of wild areas as being less valuable, non-productive and ‘less useful’ for man. (…) The establishment of a strict protection regime, such as a wilderness reserve, may affect their access to resources on which they were traditionally dependent. The establishment or extension of protected areas may also have an impact on indigenous customary rights, values and beliefs. (…) conflicts over the use and management of park resources are sometimes a complex item, difficult to solve. (…) In those cases compensatory measures should be considered in bringing a solution. (…) especially when their traditional land-use activities conflict with the non-extractive use of resources policy in the wilderness area to be established. (“Le popolazioni locali che vivano nei pressi di un’area wilderness possono avere dei problemi con questo concetto di conservazione e possono percepirlo come ‘dannoso’ o ‘non da loro controllabile’. (…) esse possono associare le strategie di non intervento come una mancanza di gestione e addirittura trascuratezza. Alcuni possono pensare che le aree selvagge siano meno valide, non produttive e ‘meno utilizzabili’ dall’uomo. (…) L’istituzione o l’espansione di aree protette può anche incidere sui diritti consuetudinari, sui valori e le credenze delle popolazioni locali.  (…) i conflitti sull’utilizzo e la gestione delle risorse  naturali

rinnovabili di un’area protetta rappresentano spesso un problema difficile da risolvere. (…) In questi casi delle misure di compensazione possono essere prese in considerazione per poterli risolvere. (…) specialmente quando nelle aree wilderness da istituire le loro tradizionali attività di utilizzo dell’area entrano in conflitto con una politica di utilizzo non-estrattivo delle risorse”). In pratica, affermazioni che dimostrano come la soluzione adattata dall’AIW nel proporre le Aree Wilderness finisca per rivelarsi, per i Paesi europei con identica situazione sociale e catastale dei suoli, la soluzione migliore, più rispettosa dei diritti delle popolazioni locali in quanto da esse stesse accettate. Tra l’altro, è proprio il caso qui di citare il fatto di una proposta di legge che il Governo messicano, in occasione dell’8° Congresso Mondiale sulla Wilderness (Anchorage, Alaska, 2005) si accinse ad elaborare con totale condivisione della WILD Foundation; proposta di legge che, sebbene non sia poi mai stata approvata, nelle sue previsioni ricalcava, di fatto, quasi fedelmente la forma di vincolo ed il metodo adottato in Italia dall’Associazione Italiana per la Wilderness per giungere alla designazione di quelle che sono oggi le Aree Wilderness comunali del Sistema italiano (di essa si scrisse nel Wilderness/Documenti N. 2/2008). Quindi, indirettamente, un riconoscimento ad un metodo che pure in tanti nel nostro Paese hanno criticato e continuano a criticare, mettendolo a confronto col metodo tipicamente italiano (ma anche, per certi versi, europeo) di imporre dei vincoli d’autorità su terreni comunali e privati. Ecco come venne presentata nell’International Journal of Wilderness (Vol. 13 N. 2 August 2007): «In Messico istituire una categoria di aree protette per la wilderness è estremamente complesso per diverse ragioni. La prima, a causa della proprietà dei terreni, che in Messico appartiene al 50% alle comunità rurali, al 40% ai privati, e solo al 10% allo Stato. Ciò significa che, per creare nuove aree protette, è necessario coinvolgere i Comuni ed i privati, cosa che richiede complesse negoziazioni con i proprietari. E’ vero che il governo messicano può comunque esercitare importanti diritti sopra ogni terreno, ma raramente ciò viene fatto perché istituire aree protette in questo modo non estingue i diritti dei proprietari dei terreni. La seconda complicazione è che una definizione per le aree protette deve essere conforme all’articolo 27 della Costituzione messicana, che ha però un forte contenuto utilitaristico e che può pertanto trovarsi in contrasto con un concetto di protezione della wilderness. Per bypassare queste difficoltà, in Messico si sta pensando alla possibilità di istituire un sistema di aree wilderness volontarie certificate dal governo. La Commissione Nazionale per le Aree Protette del Messico dovrebbe provvedere ad un riconoscimento di Zone Wilderness (Zonas Silvestres) su proprietà private o comunali, nelle quali sia assicurato il più alto livello possibile di integrità ecologica ed una bassa percezione di impatto umano. Questa certificazione prevederà degli incentivi ai proprietari di terreni quali rimborsi per un servizio ecologico basato sul rispetto di bacini imbriferi, sulla conservazione delle foreste e della biodiversità e sulla mancata utilizzazione di aree carbonifere. I proprietari avranno la possibilità di bypassare queste certificazioni governative ed ottenere invece simili certificazioni da consorzi di associazioni non-governative nazionali e internazionali ed istituti accademici. Queste Zone Wilderness (Tierras Silvestres) dovranno mirare agli stessi standard delle Aree Wilderness, ma non avranno accesso agli incentivi governativi. Infine, i proprietari potranno decidere di ottenere entrambe le certificazioni. I proprietari di questi “terreni certificati” dovranno comunque impegnarsi a mantenere una protezione della wilderness per non meno di cinquant’anni

In effetti, nessun vincolo per la difesa della wilderness può essere imposto in Europa se non violando i diritti democratici dei popoli! L’unica strada percorribile è quindi quella adottata e messa in pratica dall’AIW, ovvero mediante libere ed autonome formali scelte dei proprietari, siano essi privati o Comuni. Lo stesso impegno di salvaguardia della wilderness del Parco Nazionale della Majella, unico Parco italiano citato nel Documento, è basato su una legge (quella istitutiva) che, al di là della forma ufficiale, è stata imposta agli abitanti locali, e senza che mai siano stati acquistati o presi in gestione (dietro compensi economici) i suoli vincolati come wilderness: un metodo che in America non avrebbe mai superato il voto del Congresso, in quanto lesivo dei diritti stabiliti da quella Costituzione! E’ questa la tutela della Wilderness che si vuole  imporre  in  Europa?  E  come

può la WILD Foundation accettare un tale metodo antidemocratico? Tra l’altro, applicato sulle aree protette europee più antidemocratiche d’Europa e probabilmente del mondo (i Siti di Natura 2000 sono stati richiesti ai singoli Stati da una Direttiva dell’Unione Europea, ma poi demarcati e vincolati dalle Regioni, poi dallo Stato ed infine dall’Europa, senza che mai tali procedure fossero state portate a conoscenza dei Comuni e dei cittadini, e tanto meno fosse stato ad essi richiesto il consenso)! Ma questo forse gli americani, e gli anglosassoni in genere, non lo sanno… Il grande fascino delle Aree Wilderness è quello della loro rappresentatività quali indicatori di aree prive di strade ed altre opere dell’uomo, non di quanta e quale biodiversità sia in esse relegata (un valore insito, non un valore di per sé come aree selvagge), ma di questo praticamente non si parla mai nel Documento della UE/PAN Parks. Invece è proprio di questo che hanno sempre parlato Aldo Leopold, Robert Marshall, Arthur Carhart, Edward Zanhiser, Sigurd Olson ed altri, e la stessa Wilderness Society nei suoi lunghi anni di vita e di impegno americano. In Europa la delimitazione di un’Area Wilderness non verrebbe fatta in base alla sua unitarietà (assenza di strade), ma in base all’esistenza di valori di biodiversità o all’esistenza o meno di processi naturali, a prescindere dal fatto che essa sia o meno percorsa o spezzata da strade. Per qualità di wilderness, nel Documento UE si intende sempre la presenza o meno dei succitati valori, anziché l’esistenza o meno di strade e la loro integra vastità! In pratica, con questo criterio negli USA potrebbe essere considerata “wilderness” protetta tutta la gran parte dei Parchi Nazionali ed aree similari, dei Rifugi Faunistici, delle National Forest, delle Terre Federali in genere; ovvero, sarebbe reso nullo il significato e la finalità stessa del Wilderness Act. In altre parole, con il criterio adottato dall’UE, negli USA avrebbero potuto anche fare a meno di “inventare” il Wilderness Act; invece lo hanno fatto, ed una ragione ci deve pur essere!

Il fatto stesso che nel Documento, così come nella Risoluzione, si faccia sempre riferimento ad “aree wilderness” e mai ad “Aree Wilderness” è evidente segno del valore che si vuole dare a queste aree, quali semplici aree di difesa per stati ambientali e non già demarcare quella ben precisa forma di conservazione territoriale che è insita nella terminologia Area Wilderness; o anche solo Wilderness, come negli USA si tende sempre più a definire questa forma di area protetta, proprio per distinguere il suo significato di vincolo da quello meramente geografico o di stato o processo ambientale che ha questa parola.

Là dove nel Documento anche si parla di core areas (ovvero, le parti centrali e più importanti e/o conservate delle aree protette), sempre si intende l’esistenza di aree con elevati valori ambientali; un concetto che se è valido, anzi validissimo per Parchi ed altre aree protette, non sempre è sinonimo di Area Wilderness: possono esistere core areas assolutamente sezionate da strade piccole e grandi, dove sopravvivono fauna e flora anche rarissime, ma dove delimitare 1.000 o anche solo 100 ettari unitari, ovvero privi di strade percorribili da mezzi meccanici, è praticamente impossibile! Questa è la realtà di gran parte dell’Europa centro-meridionale e delle sue aree protette! Per fare un esempio, secondo il criterio adottato dalla Commissione ambiente UE, con qualche piccolo accorgimento il Parco Nazionale d’Abruzzo potrebbe essere considerato un’unica grande area di wilderness, mentre, secondo il criterio ideato dall’AIW, in esso potrebbero essere demarcate solo una serie di più modeste Aree Wilderness.

Lo stesso esempio che si fa, là dove nel Documento si parla di ripristino degli stati di wilderness, lascia molto da discutere: per gli estensori del Documento sembra essere sufficiente togliere l’asfalto da alcune strade e trasformale in strade bianche o ridurle a sole piste forestali, o anche solo chiuderle al traffico turistico, per considerarle parti integranti di aree wilderness! Ma un vero “ripristino” di antichi stati di wilderness deve presupporre l’integrale smantellamento di strade ed opere urbane e la ricreazione di preesistenti stati morfologici ed ambientali (interramenti di scavi o scarpate, rimboschimenti o formazioni prative)! Fino a che tali opere (che negli USA sono già da tempo messe in pratica) non sono effettivamente smantellate e ripristinato il loro primitivo stato naturale, le strade non possono fare parte integrante di una vera Area Wilderness!

L’Europa non ha bisogno di Aree Wilderness per tutelare la biodiversità, che è ampiamente tutelata nelle esistenti aree protette e nei siti di Natura 2000; ha invece bisogno di preservare gli ultimi spazi rimasti senza strade di ogni tipo, asfaltate, bianche, forestali: paved, gravel, forestry, come si definiscono in inglese.

Per comprendere la profonda differenza tra i due concetti fin qui illustrati,  basta mettere a confronto le definizioni di “area wilderness” e di “area selvaggia” secondo la Commissione ambiente europea e quelle di Area Wilderness secondo il Wilderness Act e secondo le Linee Guida europee approvate dall’AIW.

 “Wilderness areas”. Secondo l’UE

A wilderness is an area governed by natural processes, it is composed of native habitats and species and it is large enough for the ecological functioning of natural processes and the shaping of natural structures. It is untouched, and appear to be primarely affected by the forces of nature. It is undeveloped without settlements, roads or visual disturbance (“La wilderness è un’area governata dai processi naturali; essa è costituita da habitat e dalla presenza di specie di fauna e flora ed è abbastanza vasta da consentire le funzioni ecologiche dei processi naturali e formare strutture naturali. Essa è inalterata, appare soprattutto dominata dalle forze della natura e non è sviluppata dall’uomo, ovvero è priva di strade o struttura che ne disturbino il paesaggio”).

“Wild areas”. Secondo l’UE

Wild areas are often smaller that wilderness areas. Here the original natural ecological conditions have been slightly modified by extractive activities such as forestry or other extensive human activities. These fragmented areas can support natural processes typical for larger areas if they are connected through functional ecological corridors to the surroundings. Wild areas sometimes have the potential to become wilderness by the process of restoration (“Le aree selvagge sono di solito meno vaste delle aree di wilderness. Qui le originali condizioni naturali ecologiche sono state moderatamente modificate da attività di sfruttamento quali tagli boschivi ed altre intense attività umane. Queste aree frammentate possono sostenere processi naturali tipici di aree più vaste, se però sono collegate agli ambienti circostanti attraverso efficienti corridoi ecologici. Le aree selvagge possiedono talvolta la potenzialità di ritornare allo stato di wilderness mediante processi di ripristino”).

“Wilderness Area”. Secondo il Wilderness Act

A wilderness, in contrast with those areas where man and his own works dominate the landscape, is hereby recognised as an area where the earth and its community of life are untrammeled by man, where man himself is a visitor who does not remain. An area of wilderness is further defined to mean in this Act an area of undeveloped Federal land retaining its primeval character and influence, without permanent improvement or human habitation, which is protected and managed so as to preserve its natural conditions and which generally appears to have been affected primarily by the forces of nature, with the imprint of man’s work substantially unnoticeable; has outstanding opportunities for solitude or a primitive and unconfined type of recreation; has at least five thousands acres of land or is of sufficient size as to make practicable its preservation and use in an unimpaired condition; and may also contain ecological, geological, or other features of scientific, educational, scenic, or historical value (“La wilderness, in contrasto con quelle aree dove l’uomo e le sue opere dominano il paesaggio, con questa legge è riconosciuta come un’area dove la terra e la sua comunità di vita non sono condizionate dall’uomo e dove lo stesso uomo non vi abita ed è solo un visitatore. Un’area di wilderness è ulteriormente definita, secondo questa legge, quale un’area selvaggia di terreni federali (appartenenti allo Stato, n.d.t.) che mantiene il suo carattere ed influenza primitiva, senza permanenti opere di sviluppo o insediamenti umani; un’area che è protetta e gestita al fine di preservare le sue condizioni naturali e che generalmente si presenti  come dominata soprattutto dalle forze della natura, con l’impronta del lavoro dell’uomo sostanzialmente impercettibili; ha il suo scopo prioritario nel mantenimento delle opportunità di solitudine o per un illimitato tipo di ricreazione primitiva; deve essere estesa almeno duemila ettari o essere sufficientemente grande per consentire la sua tutela e il suo utilizzo senza che se ne alteri la condizione naturale; e può anche contenere fenomeni ecologici, geologici o altri aspetti di valore scientifico, educativo, scenico o storico”).

Area Wilderness. Secondo l’AIW

“Per Area Wilderness si deve intendere un’area di ambiente naturale avente come valore primario la caratteristica fisica di un’area ininterrotta di ambiente naturale nella quale sussistano zone di particolare asprezza o selvaggità, possibilmente chiusa da barriere naturali che la isolino dal territorio circostante deturpato e/o coltivato o urbanizzato, che non sia attraversata da strade di qualsiasi tipo (asfaltate, bianche, forestali o piste di esbosco) e nella quale non siano presenti manufatti di recente realizzazione (opere risalenti ad epoche storiche sono possibili, purché lasciate o mantenute nel loro stato originario), che sia stata vincolata formalmente per la finalità di conservazione del citato valore. Scopo fondamentale dell’Area Wilderness deve essere il mantenimento del suo integro stato territoriale di isolamento e di solitudine. La conservazione di particolarità naturalistiche, biologiche o di biodiversità, storiche, archeologiche, paleontologiche e culturali in genere, è solo uno scopo indiretto ed un valore aggiunto”.

IN SINTESI, ECCO LE PROFONDE E FONDAMENTALI DIFFERENZE ESISTENTI TRA LE AREE WILDERNESS PREVISTE DALL’UNIONE EUROPEA E QUELLE DAL WILDERNESS ACT (E, DI RIFLESSO, QUELLE IDEATE ED APPLICATE DALL’AIW IN ITALIA E PROPOSTE PER L’EUROPA NELLE PROPRIE “LINEE GUIDA”):

Riferimento alla sua conservazione (presente nel WA e nell’AIW, ed invece assente nell’UE). Riferimento alla solitudine dell’uomo (presente nel WA e nell’AIW, ed invece assente nell’UE). Riferimento solo possibilista ai valori naturalistici (possibilista nel WA e nell’AIW, ed invece condizione primaria nell’UE).

Si nota infatti come nel Wilderness Act gli scopi prioritari siano indicati nella conservazione di territori selvaggi e non già nella preservazione della biodiversità, nonché nel mantenimento di stati di solitudine umana, mentre la conservazione dei fenomeni naturali diviene solo secondaria, ovvero, come sosteniamo noi, detti aspetti sono solo dei valori che completano l’Area Wilderness, un territorio così classificato solo in base al tipo di vincolo e solo da questo distinto dalle altre forme di aree protette.

Tra l’altro è il caso anche di fare notare che, così come per le aree wilderness, anche le aree selvagge determinate dal Documento UE sono considerate un insieme di zone naturali o seminaturali anche divise da strade. In pratica, sia per le aree wilderness sia per le aree selvagge, si finisce per cambiare semplicemente il nome delle cose. Ovvero, definire quelle che prima erano solo “aree naturali” in: “aree wilderness” o “aree selvagge”!

In conclusione, si ritiene di sintetizzare così i maggiori punti di contrasto tra la politica Wilderness dell’AIW e quella contenuta nel Documento dell’UE: 1) confusione tra stato di wilderness e biodiversità; 2) quasi ignorato – o quanto meno sminuito – il “Valore Wilderness” come stato territoriale ininterrotto da opere urbane; 3) possibilità di presenza di alcune forme di strade e piste motorizzabili; 4) assoluto divieto della possibilità che nelle Aree Wilderness sia praticata la caccia; 5) per estensione, assoluto divieto della possibilità che le Aree Wilderness possano essere vissute liberamente (circolazione fuori sentiero, prelievo di risorse naturali): in pratica, una concezione da Riserva Integrale, in contrasto col concetto diffuso dall’AIW  come  aree  da  vivere  e  non  aree  da visitare; 6) funzione prettamente per scopi turistici simili a quelli che caratterizzano altre forme di aree protette, ovvero un rapporto uomo-natura più artificiale (finto), dove l’uomo è essere avulso dal contesto ambientale; 7) finalità prevalentemente scientifico-animalista, quindi al pari di altre forme di aree protette; 8) vincoli da imporre alle collettività locali e non già per diretto impegno dei proprietari dei suoli (come avviene negli USA) e come è nella pratica dell’AIW; 9) scarso rispetto delle esigenze delle collettività locali, come al   solito assoggettate a metodi impositivi e burocratiche pratiche compensative; 10) assoluta confusione tematica tra Riserve Integrali ed Aree Wilderness.

In pratica, un metodo “europeista” così tanto in contrasto col vincolo di Wilderness ideato in America da destare meraviglia la posizione di accettazione della WILD Foundation. Un metodo tipicamente europeo, quello di cambiare nome alle cose e poi dire di aver risolto i problemi! Un metodo che l’AIW non può condividere.

Appare quindi evidente come la politica dell’AIW e quella di PAN Parks siano basate su due diversi punti di vista sul “Concetto di Wilderness”: PAN Parks vede solo la wilderness come uno stato biologico; l’AIW fondamentalmente vede nella Wilderness un concetto di conservazione. Sembra la stessa cosa, ma non lo è. Con il criterio adottato dall’UE, negli USA avrebbero potuto anche fare a meno di “inventare” il Wilderness Act; invece lo hanno fatto, ed una ragione ci deve pur essere! E l’AIW intende proseguire su questa linea, ormai tracciata da oltre venticinque anni di attività. Si deve essere coscienti che se il Parlamento Europeo dovesse approvare con una Direttiva la linea ormai tracciata, l’AIW rischia di dover chiudere la propria attività in quanto tutte le Aree Wilderness comunali italiane potrebbero essere, per reazione, abrogate per paura dei vincoli sanciti ed imposti o potenzialmente imponibili dall’UE!

(Ne esiste la versione in inglese nella cartella della Consulta per la Wilderness)

 

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