REGOLAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE AIW

REGOLAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE AIW

Settore di Vigilanza volontaria ambientale e faunistica

(Guardie Particolari Giurate Volontarie:

 Ecologiche – Ambientali – Venatorie – Ittiche – Zoofile)

Approvato con Deliberazione N. 26/2013. Modificato con Deliberazione N. 37/2016

 

Art. 1 – Condizioni per il conferimento

L’Associazione Italiana per la Wilderness, avendo acquisito col decreto di riconoscimento da parte del Ministero dell’Ambiente il diritto di avanzare richieste per l’ottenimento di guardie particolari giurate di vigilanza volontaria relativamente alle proprie dipendenze in materia ecologica, ambientale, conferisce la possibilità di avanzare tali richieste solo in aree geografiche dove sussistano proprie Delegazioni regionali, Delegazioni speciali provinciali o Sezioni AIW.

 

Art. 2 – Corsi formativi ed accettazione

Le Aspiranti Guardie Particolari Giurate Volontarie dell’AIW devono essersi autonomamente informate sulle finalità dell’AIW e la sua storia mediante la documentazione messa a loro disposizione dall’Associazione stessa o acquisibile tramite Internet o, qualora possibile, mediante la frequentazione di appositi Corsi formativi organizzati dall’AIW e, dove previsto, anche dalle Amministrazioni competenti. L’Associazione AIW ha facoltà di non accettare l’aspirante Guardia se, a proprio insindacabile giudizio, non la ritiene idonea.

 

Art. 3 – Requisiti

Le Aspiranti Guardie Particolari Giurate Volontarie dell’AIW dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti dalle Leggi vigenti, in particolare dall’Art. 138 del T.U.L.P.S.. Sono esclusi dal Corso di formazione e dalle prove di idoneità tutti coloro che siano in possesso dell’attestazione di idoneità – a seguito di apposito esame – rilasciata dagli enti competenti e/o che abbiano già prestato servizio presso Enti o Associazioni del settore e/o ottemperato al giuramento ai sensi dell’Articolo 259 del T.U.L.P.S. e già in possesso di Decreto di Guardia Particolare Giurata Volontaria rilasciato dalle Prefetture o dalle Province competenti, in ottemperanza alle normative vigenti in materia di tutela e protezione della flora, della fauna e dell’ambiente. Anche per quelle escluse, vige comunque il dovere di cui all’articolo precedente in merito alle conoscenze relative alla Wilderness.

 

Art. 4 – Obbligo di iscrizione all’AIW

La persona che intenda svolgere l’attività di vigilanza volontaria per conto dell’AIW e richiedere il Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria per la vigilanza ittica e/o venatoria e/o zoofila e/o ecologica e/o ambientale al momento della richiesta deve essere iscritta all’Associazione AIW almeno in qualità di Socio Ordinario, ed in seguito deve rinnovare regolarmente la relativa quota annuale, pena la richiesta di revoca del decreto all’autorità che l’ha rilasciato.

 

 

Art. 5 – Polizza di assicurazione

I Soci dell’Associazione AIW muniti di Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria

devono provvedere, come previsto dalle normative vigenti sul volontariato, a sottoscrivere autonomamente una polizza di assicurazione, sia per responsabilità civile sia per infortuni, che copra il periodo assicurativo di ogni anno. Qualora non venga versata la quota associativa/assicurativa il socio non potrà più svolgere l’attività di vigilanza volontaria in riferimento al Decreto di nomina in suo possesso ed è tenuto a riconsegnare l’eventuale materiale in dotazione (tesserino di identificazione, distintivo di riconoscimento, o altro materiale dato in dotazione dall’associazione stessa).

 

Art. 6 – Competenza per disbrigo pratiche

Previa informazione fatta alla Segreteria Generale, dietro loro totale responsabilità, spetta ai Delegati Regionali, ai Delegati speciali Provinciali od ai Presidenti delle Sezioni AIW il compito di provvedere alle richieste per il rilascio dei decreti di nomina ed a tutte le pratiche relative. Copia dei decreti di nomina dovranno poi essere inviate alla Segreteria Generale.

 

Art. 7 – Dipendenza, Distaccamenti e organizzazione dei servizi di vigilanza

Le Guardie Particolari Giurate Volontarie dell’AIW in possesso di Decreto di nomina ai sensi delle Leggi vigenti ed individuate nelle norme in materia di tutela del patrimonio floro-faunistico-ambientale, dipendono dalla Segreteria Generale dell’Associazione e/o dagli eventuali Distaccamenti e Responsabili nominati dalla stessa, i quali possono organizzare, coordinare e controllare il servizio e il buon svolgimento dello stesso, su tutto il territorio di competenza. Dove per motivi logistici non sussistano dei Responsabili le Guardie hanno l’obbligo di programmarsi autonome scelte di servizio, se del caso anche secondo le eventuali direttive o Ordini di Servizio impartiti dall’Organo Istituzionale che gli ha rilasciato il decreto e/o dall’Ente che coordina la vigilanza a livello territoriale.

 

Art. 8 – Responsabili dei Distaccamenti

L’eventuale Responsabile nazionale dei Distaccamenti viene nominato dal Consiglio Direttivo. I responsabili dei Distaccamenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Qualora i Responsabili dei Distaccamenti non abbiano un comportamento consono alle finalità dell’Associazione e non svolgano correttamente il ruolo per il quale sono incaricati, possono in qualsiasi momento essere rimossi da tale incarico con provvedimento motivato della Segreteria Generale portato all’approvazione del Consiglio Direttivo.

 

Art. 9 – Gratuità dell’incarico e collaborazioni istituzionali

Tutte le Guardie Particolari Giurate Volontarie di cui sopra svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, anche in collaborazione con le Amministrazioni competenti quali: Regione, Province, Comuni, altre Amministrazioni locali, Enti, Istituzioni e Associazioni del settore interessate alla tutela del patrimonio floro-faunistico-ambientale.

 

Art. 10 – Ambiti di competenza

Le Guardie Particolari Giurate Volontarie dell’AIW in possesso del Decreto di nomina svolgono il loro compito e servizio esclusivamente ed unitamente nell’ambito riconosciuto dalle Leggi  che hanno permesso loro tale nomina, ed operano con la qualifica giuridica che è individuata in tale normativa. L’attività di vigilanza in altri settori non espressamente menzionati può essere espletata solo quando le Leggi Statali, Regionali o altre norme lo prevedano espressamente, e con le procedure e i limiti ivi stabiliti. L’attività illecita, non regolare o in settori dove tali operatori volontari non abbiano competenza comporterà, oltre alle sanzioni penali e amministrative previste dalle normative vigenti, la richiesta, da parte della Segreteria Generale, di revoca del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria.

 

Art. 11 –  Divieti

Non è consentito l’uso di palette, lampeggianti o quant’altro possa essere confuso con le Forze dell’Ordine Istituzionali. Non è consentito indossare divise, uniformi, stemmi o quant’altro che possa essere confuso con quelli in dotazione alle Forze dell’Ordine.

 

Art. 12 – Comportamento in servizio

Le Guardie Particolari Giurate Volontarie di cui sopra, devono tenere sempre presente che per la buona riuscita del servizio è necessario ottenere la stima e la fiducia dei cittadini. Durante il servizio devono tenere un’ottima condotta adempiendo coscienziosamente ai doveri imposti dalla qualifica rivestita, con scrupoloso rispetto per tutti i diritti e la libertà che le Leggi riconoscono ai cittadini, nonché tenere un comportamento corretto e legittimo che non arrechi danno alcuno al buon nome e prestigio dell’AIW.

 

Art. 13 – Richiami disciplinari e/o revoca

Le Guardie Particolari Giurate che non ottemperino ai propri doveri o che mantengano comportamenti non corretti o illeciti verso le Istituzioni o i cittadini, possono essere sottoposte a richiami disciplinari da parte della Segreteria Generale dell’AIW. In caso di reiterata recidiva i predetti richiami determinano, da parte dei soggetti di cui sopra, la proposta di revoca immediata del Decreto di Guardia Particolare Giurata, o di non rinnovo del medesimo alla scadenza annuale.  Tutti i richiami a carico della Guardia Particolare Giurata Volontaria devono essere comunicati, da parte delle figure indicate nei precedenti artt. 6 e 7, al Prefetto o comunque all’ufficio di competenza. Il mancato rispetto dei doveri delle Guardie Particolari Giurate Volontarie comporta l’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 14.

 

Art. 14 – Provvedimenti disciplinari

I suddetti provvedimenti vengono comunicati al Prefetto o all’ufficio di competenza da parte delle figure indicate nei precedenti artt. 6 e 7, il quale, a norma della Legge 19/03/1936 n.508, in caso di inosservanza da parte della Guardia Particolare Giurata Volontaria delle direttive di cui al presente regolamento, valuterà l’opportunità della adozione nei confronti delle stesse di adeguati provvedimenti amministrativi, quali la sospensione o la revoca del decreto di nomina.

 

 

Art. 15 – Rapporti e/o relazioni di servizio

Le Guardie Particolari Giurate dell’AIW od i Responsabili dei Distaccamenti dovranno tenere mensilmente un rapporto di servizio e di operatività svolto. Durante i servizi comandati le Guardie devono redigere apposite relazioni di servizio specificando: il giorno e l’orario, la località e il luogo preciso, i chilometri percorsi; verrà altresì menzionata l’autovettura o altro mezzo adibito al servizio, quindi la targa, nonché i nominativi delle Guardie in servizio, comprensiva di una completa relazione dell’attività svolta. Entro il mese di gennaio di ogni anno esse, od il Responsabile del proprio Distaccamento, dovrà inviare alla Segreteria Generale una sommaria relazione sull’attività svolta.

 

Art. 16 – Uniforme e distintivo

Le Guardie Particolari Giurate Volontarie, durante l’espletamento del servizio, devono sempre indossare l’uniforme ed il distintivo di riconoscimento e portare con sé un tesserino di identificazione e il Decreto di nomina.

 

  1. Fino ad eventuale futura diversa disposizione che stabilisca una uniformità nazionale, sia per decisione dell’AIW sia per eventuale obbligo governativo (nazionale, regionale o provinciale), la scelta della divisa è lasciata alla volontà dei vari Distaccamenti o Gruppi, seppure debba possibilmente ispirarsi a quella degli agenti del Corpo Forestale dello Stato e/o di altri corpi di vigilanza ambientale e faunistica, sia per la foggia sia per il colore.

 

  1. Sulla divisa devono essere apposti i fregi e distintivi che siano quanto meno simili a quelli già stabiliti dal Consiglio Direttivo di cui al seguente punto, restando a totale carico delle Sezioni e/o delle singole guardie il costo per la loro realizzazione, nonché quello relativo ad ogni altra scritta che dovesse essere richiesta dalle autorità provinciali o prefettizie di competenza o che le guardie riterranno di apporvi.

 

  1. I distintivi da apporre obbligatoriamente sul petto o anche sulla spalla, sul berretto e, eventualmente, sul colletto, devono comprendere il logo dell’Associazione, le scritte “Guardia Volontaria”, “Wilderness” ed “AIW” poste immediatamente al di sotto; il tutto su fondo bianco, con il logo in verde scuro (escluso l’orso che resta in marrone), il bordo in nero e le scritte in rosso; i bozzetti definitivi dei distintivi così come esposti nell’allegato al presente Regolamento quale sua parte integrante devono intendersi integrati con una banda sottostante a fondo verde e contorno arancione riportante su due righe la scritta arancione “Guardia Volontaria” e “Settore Provinciale —————— (nome della Provincia di competenza)” secondo una grafica ed una modalità applicativa a libera scelta del Distaccamento Provinciale o Gruppo di competenza.

 

 

Art. 17 – Pratiche per l’approvazione di divisa e distintivi

Spetta ai Delegati Regionali, ai Delegati speciali Provinciali od ai Presidenti delle Sezioni AIW il compito di provvedere alla pratica per l’approvazione della divisa e dei distintivi da parte delle competenti autorità.

 

Art. 18 – Compensi e/o rimborsi

L’Associazione AIW non è tenuta a dare alcun tipo di compenso o rimborso economico o di altra natura per i servizi volontari di vigilanza ittica, venatoria, zoofila, ecologica, ambientale effettuati, o per altre mansioni inerenti l’attività dell’associazione stessa.

 

Art. 19 – Responsabilità civile e penale

L’Associazione AIW, il Segretario Generale o il rappresentante legale dell’AIW non sono responsabili civilmente o penalmente per eventuali abusi o comportamenti delle Guardie Particolari Giurate Volontarie; altresì l’associazione o il suo rappresentante legale non sono responsabili per eventuali danni o incidenti causati a terzi, a cose, persone o animali; analogamente l’associazione o il suo rappresentante legale non sono responsabili per eventuali danni o incidenti accaduti alla Guardia stessa, o alle proprie cose, o ai propri animali; a tal riguardo le Guardie hanno l’obbligo di rilasciare una dichiarazione (autocertificazione) scritta con la quale si solleva l’Associazione da ogni responsabilità civile e/o penale in merito ad avvenimenti e/o comportamenti che dovessero verificarsi durante i loro servizi di vigilanza. L’avvenuto ricevimento da parte della Segreteria Generale di detta dichiarazione è obbligatorio per permettere l’effettiva entrata in servizio.

 

 

Art. 20 – Obblighi statutari

 

Ogni Socio dell’Associazione AIW munito di Decreto di nomina a Guardia Particolare giurata Volontaria per la vigilanza Ittica, Venatoria, Zoofila, Ecologica, Ambientale, è tenuto ad osservare scrupolosamente lo Statuto dell’associazione, le direttive del Consiglio Direttivo in merito a guardie, divisa e distintivo ed il presente regolamento, nonché tutte le Norme, Regolamenti e Leggi inerenti l’attività di vigilanza ambientale. In caso di inottemperanza a quanto disposto dal presente regolamento il Consiglio Direttivo attua l’espulsione immediata senza possibilità di reintegro.

 

 

Art. 21 – Controllo sulle Aree Wilderness

 

Qualora nelle zone di propria competenza ricadano Aree Wilderness o altre zone tutelate o possedenti i requisiti di selvaticità tali da meritare una tutela per il loro valore come Wilderness per interessamento dell’AIW, le guardie volontarie dovranno prioritariamente occuparsi del controllo del rispetto di quanto stabilito dalle deliberazioni od accordi di tutela che le hanno designate o, nel secondo caso, documentarsi su ogni iniziativa che ne possa degradare lo stato ambientale e/o geografico. In questi casi esse sono tenute a relazionare immediatamente alla Segreteria Generale tutti i fatti di cui sono venuti a conoscenza.

 

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) – Codice Fiscale: 90003070662 – Segreteria Generale: Via Bonetti 71 . 17013 Murialdo (Savona) – Tel. 019.53545 – Cell. 338.4775072 – segreteriagenerale@wilderness.it

 

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