
Galluccio, Agriturismo “La Starza”, 5 Ottobre 2025. Assemblea straordinaria AIW. Da sinistra: Aldo Gismondi, Franco Zunino, Giancarlo D’Aniello. Foto Luigi Apicella
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA WILDERNESS ETS
Siglabile con l’acronimo AIW ETS
Preambolo
Riferimento storico-filosofico, logo, organo di informazione e collegamento internazionale
- L’Associazione Italiana per la Wilderness intende operare per le sue finalità seguendo la visione filosofica e conservazionistica tracciata sia dalla storica Wilderness Society americana secondo il pensiero dei suoi fondatori sia dal suo inscindibile Concetto di conservazione, così come poi proseguito nel tempo, strettamente legato al principio del “forever wild” concepito da Louis Marshall e da lui inserito nell’art. 14 della Costituzione dello Stato di New York, principio considerato ancora oggi il vincolo giuridico più efficace e duraturo a tutela della natura selvaggia su terre pubbliche, esteso definitivamente con l’approvazione del Wilderness Act (Pubblic Law 88-577 88th Congress, S. 4 September 3, 1964) da parte del Congresso Federale degli U.S.A. Ogni altra interpretazione data al concetto da altri enti e/o associazioni ambientaliste, sia italiane sia europee, che utilizzino il vocabolo wilderness e che non si ispirino a tali principi è da ritenersi, per l’AIW, arbitraria, e priva di veridicità storica e filologica.
- Logo ufficiale dell’Associazione è il disegno originariamente progettato e realizzato da Franco Zunino, rappresentante un panorama di montagne con in primo piano un crinale, entrambi di colore verde scuro, con la sagoma di un orso di colore marrone scuro che lo risale contro un fondo bianco che delinea un crinale di montagna intermedio, con un cespuglio sulla sinistra e, ad esso sottostante, il logo della WILD Foundation rappresentato da una foglia trifogliata con venature marrone scuro, e così la scritta Wilderness in bianco, estesa su tutta la larghezza del disegno.
- Organi ufficiali di Informazione dell’AIW sono la rivista trimestrale “Wilderness/Documenti” ed il sito internet www.wilderness.it. L’AIW è affiliata alla “International Wilderness Leadership Foundation (WILD Foundation)”, con sede attuale in Boulder (Colorado – Stati Uniti d’America), così come autorizzato da detta Fondazione con atto in data 2 aprile 1985.
- L’Associazione Italiana per la Wilderness (AIW) è basata sul volontariato, è apartitica e senza fini di lucro, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale, e ha come scopo della sua fondazione la diffusione della filosofia insita nel “Concetto di Wilderness”, così come espressa da altre associazioni simili agenti in altri Paesi ed in particolare dalla quadriennale attività italiana dei “Documenti Wilderness”, che a questo specifico scopo ha preceduto l’atto di fondazione dell’Associazione. Il “Documento Wilderness” N. 1 è pertanto riportato in calce al presente Statuto come parte integrante. L’Associazione Italiana per la Wilderness (AIW) è riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con Decreto 28 dicembre 2004 e confermata con Decreto 18 gennaio 2018
ART. 1
Denominazione e sede
- È costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, Associazione Italiana per la Wilderness ETS, con acronimo AIW ETS, che assume la forma giuridica di Associazione.
- In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione “Altri Enti del Terzo Settore”, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, l’Ente, di seguito per brevità “Associazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- L’Associazione ha sede legale nel comune di Murialdo (SV). Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- L’Associazione può istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria dei Soci sedi secondarie, delegazioni e/o sezioni locali, secondo quanto stabilito con apposito Regolamento.
ART. 2
Finalità e Attività
- L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali [ e)];
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [ d)];
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [ f)].
- In particolare, l’Associazione opera nel settore della tutela della natura e dell’ambiente; a tal fine può cooperare, sia in Italia che all’estero, con altre associazioni, enti o persone fisiche, nel rispetto dei principi democratici, delle pari opportunità, dell’eguaglianza e dell’elettività, per il perseguimento delle seguenti finalità:
- per una nuova filosofia che consideri la Natura un valore in sé e patrimonio spirituale per l’uomo, che esalti il suo valore morale e di bellezza e l’emotività che essa suscita nell’animo umano; affinché sia maggiore il suo rispetto e siano più sicuri e duraturi i vincoli presi a sua tutela.
- per un più giusto rapporto tra l’uomo e la Natura ed un uso equilibrato dell’ambiente, anche se a fini ricreativi, di godimento spirituale e di prelievo delle risorse naturali rinnovabili, nel primario rispetto delle esigenze della Natura; affinché sia effettivamente possibile tramandare di generazione in generazione territori e paesaggi intatti e i loro patrimoni ambientali e rurali.
- per il mantenimento della assoluta integrità territoriale e paesaggistica delle aree naturali selvagge rimaste in Italia, dentro e fuori le aree già protette; affinché pur nel rispetto di tradizionali utilizzi delle risorse naturali e recupero di valori culturali, esse si conservino per sempre inalterate.
- per l’approvazione da parte degli organi legislativi ed altri organismi che gestiscono il territorio, di leggi e provvedimenti speciali che tutelino i valori della natura selvaggia; affinché sia garantita per sempre e per principio l’intangibilità delle aree naturali selvagge e vi sia proibita ogni forma di motorizzazione ed antropizzazione.
- per un controllo ed una supervisione morale a favore della Natura sulle attività di gestione degli organismi che amministrano le aree protette; affinché i primari interessi della Natura non debbano mai essere messi da parte o sminuiti in favore delle attività umane.
- per il riconoscimento legittimo di un “diritto di proprietà morale” sulle bellezze naturali a prescindere dalla proprietà dei suoli; affinché ogni valore della Natura non sia più considerato solo in un’ottica economica, con la conseguente negazione del valore estetico e spirituale che lo stesso bene possiede.
- per un impegno di salvaguardia e tutela dei territori rimasti selvaggi, ovvero privi di opere antropiche di cui ai punti B e C, che assicuri e permetta a tutti, ed in particolare alle comunità locali che hanno da sempre vissuto ai margini delle aree selvagge, utilizzando anche le risorse naturali rinnovabili interne alle stesse, il mantenimento del loro stile di vita, purché non si leda lo stato e la morfologia dei luoghi e dei paesaggi; affinché la difesa della Natura non divenga un onere per le collettività locali e siano rispettati i loro legittimi diritti secondo regole democratiche e libertarie.
L’Associazione persegue i propri obiettivi statutari anche attraverso attività di formazione, informazione ed educazione, finalizzate alla conoscenza e alla tutela dell’ambiente e/o ripristino di stati ambientali, tutela floro-faunistica e servizi di guardiania volontaria prevista dalle leggi in materia. Partecipa altresì ai progetti, studi e ricerche scientifiche nel campo della conservazione dell’ambiente. Eventuali altre attività, che siano comunque relative a natura, ecologia e/o inquinamenti e mondo rurale, possono essere intraprese dalle singole Sezioni. Ad eventuali tali iniziative i Soci possono partecipare solo a titolo di volontariato e non dovranno godere di alcun compenso retributivo. Queste attività dovranno essere svolte con l’apporto prevalente dei volontari, senza limiti e discriminazioni nell’accesso o nella partecipazione alla vita associativa.
L’Associazione può prendere in gestione Aree Wilderness, Parchi, Riserve, Oasi o altre aree di tutela ambientale, qualora siano ad essa concesse dalle autorità pubbliche o da organismi o soggetti privati tramite convenzioni o quant’altro.
- Le attività dell’associazione sono svolte avvalendosi anche dell’attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.
- Per il perseguimento dei propri scopi, l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
ART. 3
Attività diverse
- L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, purché di interesse ambientale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.
ART. 4
Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili
- L’Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.
- Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 5
Associati, procedure di ammissione ed esclusione
- L’Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
- Gli Associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all’Organo di amministrazione che delibera in merito nella prima seduta utile.
- Gli Associati si distinguono in:
- Soci fondatori: qualifica conferita di diritto ai Soci che hanno partecipato alla riunione consultiva del 30 aprile 1985 in Alberese di cui ai documenti agli atti dell’Associazione;
- Soci ordinari: coloro che versano ogni anno una quota minima stabilita dal Consiglio Direttivo; la quota di adesione degli Enti e delle Associazioni non dovrà essere inferiore ad un quintuplo della quota ordinaria;
- Soci sostenitori: coloro che versano una quota non inferiore al triplo della quota; ordinaria annua o una quota media stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci benemeriti: coloro che versano una quota non inferiore al decuplo della quota ordinaria annua o una quota massima stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci Supporter & Garanti: coloro che versano una quota stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo per finalità di sostegno sociale, i quali fanno parte di una speciale “Consulta per la Wilderness” di supporto allo stesso Consiglio Direttivo;
- Soci Formali (e loro sottocategorie): coloro che versano una quota inferiore a quella ordinaria, con diritto alla Tessera e quindi all’iscrizione formale all’AIW ed al logo/adesivo, ma non al periodico sociale e alla Relazione annuale, che saranno inviate in formato cartaceo solo a loro gruppi, sezioni o circoli o per via telematica o da loro acquisibili dal sito Internet;
- Soci onorari: persone o enti che si siano particolarmente distinti nel perseguimento e nella diffusione degli scopi dell’Associazione. Essi sono riconosciuti con deliberazione del Consiglio Direttivo. Tale qualifica onoraria è conferita di diritto ai membri del “Comitato Sostenitore dei Documenti Wilderness” per il sostegno dato all’iniziativa che ha posto le basi dell’Associazione, nonché ai Soci fondatori ed ai membri del Comitato d’Onore.
- L’ammissione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. L’iscrizione decorre dalla data di delibera dell’Organo di amministrazione.
- L’Organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
- Gli Associati cessano di appartenere all’associazione per:
- dimissioni volontarie presentate all’organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa entro il sesto mese successivo a quello della scadenza annuale;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto ovvero l’aver agito in palese contrasto con i fini dell’Associazione o avendone leso il buon nome.
ART. 6
Diritti e obblighi degli associati
- Gli Associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
- Gli Associati dell’Associazione hanno il diritto di:
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall’appartenenza all’associazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di amministrazione.
- Gli Associati dell’Associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito entro i limiti temporali previsti;
- non arrecare danni morali o materiali all’associazione.
- Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo con votazione segreta a maggioranza di due terzi dei componenti, salvo per quanto riguarda i Soci Onorari la cui qualifica sia stata così conferita con Deliberazione del Consiglio Direttivo. In tali casi si procederà solo alla revoca della Deliberazione conferente la qualifica e con una votazione ordinaria a maggioranza semplice.
- Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.
- Avverso detto provvedimento il socio escluso potrà proporre ricorso all’Assemblea Ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione, mediante istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L’Assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
- Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
- Con la perdita della qualifica di Socio si decade anche da tutte le cariche sociali eventualmente detenute, salvo quella di membro del Collegio dei Revisori dei Conti, inoltre egli non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
ART. 7
Volontari associati e assicurazione obbligatoria
- L’Associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi anche dell’attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli Enti associati.
- Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 117/2017.
- La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 117/17.
- L’Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
ART. 8
Guardie Particolari Giurate Volontarie
- Gli associati dell’Associazione, in considerazione ai diritti acquisiti col riconoscimento di “tutela ambientale” ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 28 dicembre 2014 confermato con Decreto 18 gennaio 2018, hanno diritto al riconoscimento di Guardie Particolari Giurate Volontarie, secondo le normative vigenti. Le stesse sono sottoposte ad un apposito Regolamento interno dell’AIW, stabilito dal Consiglio Direttivo.
ART. 9
Partecipazione ai Consigli Direttivi di ATC ed Enti Parco
- Gli associati dell’Associazione, in considerazione ai diritti acquisiti col riconoscimento di “tutela ambientale” ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 28 dicembre 2014 confermato con Decreto 18 gennaio 2018, possono avanzare richiesta per essere inseriti, in rappresentanza dell’Associazione Wilderness nei Consigli Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), Comparti Alpini ed Enti Parco (Nazionali e regionali), ai sensi delle normative vigenti. Gli stessi sono sottoposti ad un apposito Regolamento interno dell’AIW deciso dal Consiglio Direttivo.
ART. 10
Organi sociali
- Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente e il/i Vice Presidente/i;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Probiviri;
- l’Organo di controllo nella denominazione di Collegio dei Revisori dei Conti nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017;
- l’Organo di Revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017.
- Le cariche sociali del Consiglio Direttivo sono elettive, hanno la durata di tre anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive; per tale limite, nei casi dei Consiglieri eletti alle cariche sociali di Presidente e Vicepresidente, il periodo il periodo in cui hanno tenuto tale carica non è conteggiato.
- Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.
- Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire rimborsi delle spese vive sostenute per l’esercizio delle cariche.
ART. 11
Assemblea dei Soci
- L’Assemblea dei Soci è composta dagli Associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli Associati tra i suoi membri.
- L’Assemblea dei Soci è convocata
- almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o avviso da pubblicarsi sul sito internet ufficiale dell’Associazione (https://www.wilderness.it/sito/). L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati o quando l’Organo di amministrazione lo ritenga necessario.
- I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
- Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
- Ciascun Associato
- ha diritto ad un voto;
- può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione;
- può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati se l’Associazione ha un numero di Associati inferiore a cinquecento e di cinque Associati se l’Associazione ha un numero di Associati non inferiore a cinquecento.
- Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione delibera e modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. In secondo convocazione vale la regola generale dei presenti, con approvazione a maggioranza qualificata secondo le percentuali sopra indicate per la prima convocazione.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali con votazione secondo apposito Regolamento;
- nomina e revoca, quando previsto e con votazione secondo apposito Regolamento, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Ogni Associato ha il diritto di presentare all’Assemblea proprie contribuzioni propositive, personalmente o attraverso comunicazione alla Segreteria Generale, con qualsiasi mezzo idoneo ad accertarne l’invio (raccomandata A/R, fax, email o posta elettronica certificata PEC). In tal caso le contribuzioni propositive dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni prima dell’Assemblea. Tutte le comunicazioni dovranno essere portate in Assemblea a cura del Segretario Generale e gli argomenti trattati dovranno essere verbalizzati e, se ammissibili, votati dall’Assemblea.
ART. 12
Organo di amministrazione
- L’Organo di amministrazione nella denominazione di Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di nove ed un massimo di tredici aventi non meno di dodici mesi di anzianità sociale. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 117/2017.
- L’Organo di amministrazione governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea dei Soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
- L’Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- La convocazione in presenza è inviata per iscritto, anche tramite e-mail o per via epistolare secondo quanto stabilito da apposito regolamento, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
- L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
- L’Organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
- elegge, al suo interno, il Presidente e il/i Vice Presidente;
- amministra l’Associazione;
- può delegare al Presidente e al Segretario generale i compiti attinenti all’ordinaria gestione delle attività sociali;
- predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- Il Consiglio Direttivo può nominare un Consulente amministrativo della Segreteria Generale scegliendolo nell’ambito dei Soci. Tale carica avrà la stessa durata della Segreteria Generale.
- Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo composto da un terzo dei membri del Consiglio, con arrotondamento all’unità inferiore. Ne fanno comunque parte di diritto il Presidente e il/i Vicepresidente/i. Il Comitato Esecutivo resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo provvede alle decisioni urgenti ed indifferibili riguardanti la sola attività operativa dell’Associazione, fungendo da “comitato consultivo” della Segreteria Generale. In caso di particolare urgenza il Comitato Esecutivo può provvedere a decisioni in ordine ad argomenti di politica generale dell’Associazione; in tali casi le decisioni dovranno poi essere ratificate dal Consiglio Direttivo.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.
ART. 13
Presidente, Vice Presidente/i e Segretario Generale
- Il Presidente dell’Associazione, che è anche presidente dell’Assemblea e dell’Organo di amministrazione, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo di amministrazione.
- L’Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
- Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei Soci e dell’Organo di amministrazione. Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo all’Organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
- Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti uno o due Vicepresidenti che rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo e potranno decadere qualora non ottemperino ai compiti previsti dal presente statuto.
- Il Vicepresidente unico o, in caso di concomitanza di due Vicepresidente, il più anziano di età sostituisce il Presidente in ogni sua funzione nel caso in cui quest’ultimo sia impossibilitato nell’esercizio.
- Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario Generale dell’Associazione scegliendolo tra i Soci. Egli rimane in carica per un triennio, anche in caso di decadenza del Consiglio Direttivo per lo svolgimento degli affari correnti e di mera ordinaria amministrazione.
- Il Segretario Generale, oltre le funzioni di rappresentanza dell’Associazione in alternativa al Presidente:
- assicura la regolarità e l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- provvede al normale funzionamento della Segreteria;
- riceve i pagamenti delle quote sociali;
- prepara lo schema di bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo e da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- predispone la relazione sull’attività svolta;
- relaziona sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento interno per l’esame e l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo che le sottoporrà all’Assemblea;
- indice e cura le votazioni su delega del Presidente;
- può inoltre essere delegato dal Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo a svolgere compiti loro competenti;
- è inoltre responsabile, per quanto di sua competenza, della corretta gestione amministrativa e contabile dell’Associazione.
- Qualora l’attività dell’Associazione richiedesse un interessamento a tempo pieno da parte del Segretario Generale, questi avrà diritto ad un rimborso spese mensile che sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.
- Il Presidente e, in sua assenza, il Segretario Generale, disgiuntamente hanno la firma dell’Associazione, presiedono le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e svolgono tutte le funzioni loro delegate dallo stesso Consiglio.
ART. 14
Collegio dei Probiviri e Consulente legale dell’Associazione
- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea tra i Soci effettivi e con diritto di voto, ancorché con incarichi nell’Associazione, escluse le cariche dirigenziali nazionali.
- La loro candidatura deve basarsi su segnalazione di chiunque, purché siano date, per quanto possibile, prova o che siano noti, per obiettività, correttezza comportamentale, moralità di vita e saggezza.
- Essi sono candidati dal Consiglio Direttivo, restano in carica tre anni e possono essere rieleggibili ad ogni sua scadenza. Nel caso che nessuno degli eletti eserciti l’attività forense o sia laureato in legge, esso può avvalersi di un consulente legale esterno all’Associazione.
- Il Collegio dei Probiviri:
- elegge al suo interno un Presidente;
- decide sui conflitti insorti tra gli Organi interni dell’Associazione e tra i singoli iscritti, nonché sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti di ogni ordine;
- giudica su ogni forma di istanza che gli sia richiesta dai dirigenti dell’AIW o dai singoli Soci, purché esulino dal conferimento o meno di incarichi interni all’Associazione, i quali restano di pertinenza del Consiglio Direttivo; nel caso di provvedimenti riguardanti il Consiglio Direttivo ed i suoi organi interni nonché la Segreteria Generale, essi dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo. Eventuali decisioni di radiazione dovranno essere ratificate dall’Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo inoltre può nominare un Consulente legale dell’Associazione nella persona di un Socio abilitato alla professione forense.
- Compito del Consulente è quello di dare pareri quando richiesti dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o dal Segretario Generale. Qualora venga conferito mandato per intraprendere azioni legali, al Consulente spetterà il compenso preventivato ed accettato, o liquidato dal giudice, nel rispetto del tariffario professionale.
ART. 15
Organo di controllo
- L’Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea dei Soci, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
- L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 16
Organo di Revisione legale dei conti
- L’Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.
- È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
ART. 17
Ulteriori cariche e Organi
- Il Consiglio Direttivo può nominare un Delegato Speciale di Presidenza o “Coordinatore dell’AIW” con compiti di coordinamento alle attività di programma, nonché di rappresentanza e portavoce, sia della Presidenza che della Segreteria Generale, nei casi in cui detti vertici dell’associazione siano impegnati altrove, siano impossibilitati a presenziare, o abbiano delegato loro compiti di rappresentanza e coordinamento, con eventuale specifico riferimento a determinate materie ambientali. Il Consiglio può altresì nominare dei “Coordinatori locali”.
- Il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato Tecnico-Scientifico quale organo consultivo dell’Associazione in materie ambientali, naturalistiche e conservazionistiche. Di detto Comitato potranno farne parte un numero di membri illimitato, ovvero persone che siano ritenute particolarmente esperte nelle materie indicate, anche non iscritte all’Associazione, da designarsi con nomina del Consiglio Direttivo, che ha la prerogativa di nominare anche un Presidente del Comitato. Compito di detto Comitato è la revisione di tutti i testi dell’AIW: articoli, schede, deliberazioni, atti e documenti in genere, nonché ogni aspetto dell’attività dell’AIW per il quale si renda necessaria una consultazione tecnico-scientifica.
- Il Consiglio Direttivo può eleggere un Presidente Onorario nonché costituire un Comitato d’Onore e nominare i membri, Soci Onorari, di detto Comitato nella figura di persone, enti o istituzioni che si siano particolarmente distinte per l’opera e l’aiuto dati al raggiungimento dei fini dell’Associazione, anche attraverso l’espressione di idee affini alla filosofia dell’Associazione.
- La Consulta per la Wilderness di cui all’art. 5, comma 3, lett. E) del presente Statuto, è un organo consultivo di garanzia sull’interpretazione e sul rispetto della filosofia Wilderness e del suo concetto di conservazione, e di ogni altra questione di rilevante importanza per l’AIW ad essi attinenti, ed ha per finalità principale l’evitare di inesatte interpretazioni della filosofia e del suo concetto (che fanno parte della primaria finalità dell’Associazione), affinché esse non vengano stravolte per motivazioni esulanti dalle stesse. Il Consiglio Direttivo o il Presidente o il Segretario Generale o, previo assenso del Consiglio Direttivo anche su richiesta di un singolo Socio, possono attivarla per un parere su problemi particolari che dovessero presentarsi, o che dovessero essere posti dai Soci, riguardanti interpretazioni da darsi o posizioni da prendersi. Hanno diritto a fare parte della Consulta, senza limiti di numero: i Soci Supporter & Garanti, i Soci che abbiano dimostrato un serio impegno e conoscenza della filosofia Wilderness e del suo Concetto di conservazione (in tal caso per decisione del Consiglio Direttivo), i Soci Benemeriti, i Soci Sostenitori che siano tali da almeno cinque anni consecutivi, nonché qualsiasi Socio che abbia contribuito sostanzialmente al Fondo “Wilderness 2000” per l’acquisto di terreni a fini di conservazione, nonché i membri dello storico Comitato Sostenitore dei Documenti Wilderness ed i Soci Fondatori, ancorché iscritti solo come Ordinari, che siano però in regola con l’iscrizione.
ART. 18
Risorse
- L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D.Lgs. n. 117/2017.
- L’Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall’Organo amministrativo e intestato all’associazione.
- L’Associazione potrà inoltre porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse specifico o generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti previsti dalle leggi vigenti, il tutto perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociali.
ART. 19
Bilancio d’esercizio
- L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.
- Il bilancio è predisposto dall’Organo di amministrazione e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in Assemblea, l’Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. n. 117/2017.
- L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 20
Bilancio sociale
- Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 21
Libri sociali obbligatori
- L’Associazione redige e conserva i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.
ART. 22
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea.
- I terreni di ambiente naturale acquistati direttamente dall’AIW, ottenuti in donazione o per lasciti ereditari e vincolati per finalità di conservazione naturalistica, dovranno essere ceduti – salvo quanto previsto in merito nel paragrafo precedente – ad organismi affini all’Idea Wilderness, ancorché stranieri, per una loro perpetua conservazione per gli stessi fini.
ART. 23
Statuto e Clausola compromissoria
- L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- L’Assemblea dei Soci può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto del compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitrato amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L’arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale competente.
ART. 24
Disposizioni finali
- Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
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